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Quali sono i principali rischi degli ambienti confinati?

quali sono i principali rischi degli ambienti confinati

Un serbatoio appena svuotato, o anche solo un ambiente angusto, può rivelarsi letale per chi vi opera.

E nella maggior parte dei casi la causa è prevalentemente atmosferica e dipende dalla composizione dell’aria interna.

È un dato documentato. La scheda InforMO sugli ambienti confinati analizza 69 incidenti e 90 decessi tra il 2002 e il 2014, con l’asfissia come prima causa di morte nel 55,5% dei casi.

Capire le dinamiche che portano a questi eventi, e le misure per prevenirli, incide direttamente sulla probabilità di infortunio grave o mortale.

Cosa sono gli spazi confinati

Per chiarire cosa si intende per spazi confinati, occorre premettere che la normativa italiana non fornisce una definizione unica e autonoma in un solo articolo, bensì un insieme di riferimenti che, letti congiuntamente, ne delineano i contorni: in particolare gli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008, oltre al DPR 177/2011, che richiama anche gli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del Testo Unico.

Gli spazi confinati sono ambienti totalmente o parzialmente chiusi, con aperture di accesso limitate, ventilazione naturale insufficiente e non progettati per essere occupati stabilmente.

Rientrano tipicamente in questa casistica cisterne, silos, vasche di depurazione, pozzi, fogne, cunicoli, camini, serbatoi e recipienti analoghi; a questi si affiancano gli ambienti sospetti di inquinamento, dove l’atmosfera interna può diventare nociva o irrespirabile.

La definizione di spazio confinato ha natura prevalentemente funzionale.

Non rileva soltanto la geometria del luogo, ma la combinazione tra accessi ridotti, scarsa aerazione, presenza o possibile formazione di sostanze pericolose e difficoltà di evacuazione o soccorso.

In termini operativi, ogniqualvolta in caso di emergenza l’uscita o il recupero di una persona risulti difficoltoso, il livello di attenzione deve corrispondere proprio a quello degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Va ricordato che si tratta a tutti gli effetti di ambienti di lavoro, soggetti agli stessi obblighi di tutela previsti per qualsiasi altro luogo di lavoro.

Le categorie di rischio relative agli ambienti confinati

Nella prassi della valutazione, la classificazione degli spazi confinati in funzione del rischio individua tre grandi famiglie, coerentemente con le Linee guida SNPA n. 26/2020: rischi atmosferici, rischi fisici e meccanici, e fattori aggravanti di natura organizzativa ed emergenziale.

I rischi atmosferici riguardano la qualità dell’aria interna.

Comprendono la carenza o l’arricchimento di ossigeno, la presenza di gas tossici e vapori nocivi, le atmosfere infiammabili o esplosive.

I rischi fisici e meccanici comprendono invece annegamento, seppellimento, ustioni, schiacciamento, intrappolamento e cadute nelle fasi di accesso o uscita.

I fattori aggravanti, infine, sono quelli che ne amplificano le conseguenze: spazi angusti, scarsa illuminazione, temperature estreme, difficoltà di comunicazione e, soprattutto, la complessità del recupero dell’infortunato.

I fattori di rischio principali per le attività in ambienti confinati o sospetto inquinamento

Negli spazi confinati il rischio raramente arriva da un solo fattore.

Più frequentemente deriva dalla combinazione di più fattori di rischio che agiscono simultaneamente e senza segnali percepibili in tempo utile.

È precisamente questa sovrapposizione a rendere tali ambienti tra i più insidiosi in assoluto.

Carenza di ossigeno e asfissia

La carenza di ossigeno è il pericolo più frequente nei casi mortali.

L’ossigeno può essere consumato da processi di ossidazione, fermentazione o decomposizione, oppure sostituito da gas inerti come l’azoto.

In tali circostanze l’ambiente può apparire normale pur risultando incompatibile con la vita nell’arco di pochi istanti.

Intossicazione da gas e vapori

Residui di lavorazione, reazioni chimiche o decomposizione di materiale organico possono saturare l’aria di sostanze tossiche.

Tra le più insidiose c’è l’idrogeno solforato: a basse concentrazioni si riconosce per l’odore di uova marce, ma oltre una certa soglia paralizza l’olfatto e smette di essere percepito, proprio mentre diventa letale.

A questo si aggiungono il monossido di carbonio e i vapori di molti solventi.

In numerosi casi il rischio è aggravato dalla circostanza che l’odore non rappresenta un indicatore affidabile della sicurezza.

Atmosfere esplosive e infiammabili

Gas, vapori o polveri combustibili, in presenza di un innesco, possono provocare incendio o esplosione.

Per questa ragione, nelle attività lavorative in ambienti confinati a rischio, attrezzature, procedure e bonifica dell’atmosfera devono risultare coerenti con la classificazione del pericolo presente.

Altri pericoli per la salute e la sicurezza di chi opera in ambienti confinati

L’atmosfera non è l’unico fronte di rischio.

Tra i rischi presenti rientrano anche l’annegamento per ingresso improvviso di liquidi, il seppellimento sotto materiali incoerenti, le ustioni chimiche o termiche, il rischio biologico e gli effetti di microclima, rumore o vibrazioni in spazi ristretti.

Un ruolo determinante è inoltre assunto dalla difficoltà di recuperare tempestivamente l’infortunato: una quota rilevante delle vittime è costituita da soccorritori improvvisati, colleghi che, vedendo l’operatore a terra, entrano senza autorespiratore e vengono sopraffatti dalla stessa atmosfera.

Come quadro tecnico di riferimento risulta particolarmente utile il documento: Linee guida SNPA n. 26/2020 – Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili.

Gli obblighi normativi in materia di sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quadro normativo poggia su due pilastri principali che devono essere letti in modo congiunto.

Per un approfondimento dedicato, puoi leggere la guida: Ambienti confinati normativa: cosa conoscere nel 2026.

Il D.Lgs. 81/2008

Il primo è il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 66 vieta l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e ambienti analoghi nei quali sia possibile il rilascio di gas deleteri senza previo accertamento dell’assenza di pericolo o senza risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

L’articolo 121 disciplina invece i lavori in presenza di gas in pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse, imponendo misure contro gas tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, DPI adeguati, sistemi di salvataggio e sorveglianza continua.

Il DPR 177/2011

Il secondo pilastro è il DPR 177/2011, tuttora vigente, che stabilisce i requisiti di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il suo ambito di applicazione concerne espressamente i lavori di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e gli ambienti confinati richiamati dall’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto.

Lo svolgimento di lavori all’interno di spazi confinati è dunque subordinato al possesso di requisiti specifici di idoneità tecnico-professionale.

Una precisazione rilevante: quando si svolgono attività in ambienti confinati non è sufficiente esaminare separatamente Testo Unico e DPR 177/2011.

È necessario considerarli in modo coordinato, poiché il primo detta gli obblighi prevenzionistici sostanziali e il secondo definisce i requisiti di qualificazione e organizzazione richiesti agli operatori.

Anche una singola attività in ambiente confinato o in un ambiente con sospetto di inquinamento è soggetta a entrambi i corpi normativi.

Valutazione dei rischi e permesso di lavoro per spazi confinati

Prima di qualsiasi intervento è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi, da ricondurre al documento specifico e alle procedure operative applicabili al singolo accesso.

Il datore di lavoro deve identificare i pericoli, valutare le possibili atmosfere nocive e definire modalità di accesso, sorveglianza, comunicazione e gestione dell’emergenza, coinvolgendo tutte le figure interessate e, nei lavori affidati all’esterno, anche il committente e l’impresa esecutrice secondo i rispettivi obblighi di coordinamento.

Tali rischi specifici vanno analizzati caso per caso, poiché ciascun ambiente presenta una storia e una conformazione differenti.

Questa valutazione deve essere dinamica, in quanto le condizioni ambientali possono mutare anche nel corso del medesimo turno.

Per tale ragione è buona prassi affiancarla a un permesso di lavoro per spazi confinati, che autorizzi l’ingresso unicamente a seguito della verifica delle condizioni di sicurezza previste.

Un DVR ben redatto produce effetti solo se tradotto in procedure condivise sul campo.

I dispositivi di protezione individuale per gli addetti agli spazi confinati

Ogni lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento richiede DPI specifici: rilevatori multigas, APVR o autorespiratori ove necessari, imbracature, sistemi di recupero e dispositivi coerenti con il rischio effettivamente presente.

Vanno trattati come componenti della procedura di ingresso e di emergenza, non come dotazioni opzionali.

Il rilevatore multigas, a titolo esemplificativo, non dovrebbe essere considerato uno strumento da impiegare unicamente prima dell’ingresso, ma un dispositivo di controllo continuo quando le condizioni lo richiedono.

Allo stesso modo, l’assenza di un sistema di recupero affidabile trasforma anche un malore improvviso in un evento potenzialmente fatale.

Per comprendere meglio quando impiegare i DPI, trovi l’approfondimento dedicato: Quando devono essere usati i DPI?

Le procedure operative durante l’intervento

I DPI, da soli, non riducono il rischio: presuppongono un metodo operativo definito.

Le attività in spazi confinati devono seguire una sequenza rigorosa: bonifica preventiva dell’ambiente, misurazione dell’atmosfera, eventuale ventilazione forzata, autorizzazione all’accesso, sorveglianza esterna continua e predisposizione delle procedure di emergenza e recupero.

Per l’intera durata dell’operazione almeno una persona deve permanere all’esterno con compiti di sorveglianza e collegamento costante con chi si trova all’interno.

Tale figura riveste un ruolo essenziale, poiché consente un soccorso ordinato senza innescare il cosiddetto effetto domino che coinvolge altri lavoratori intervenuti d’istinto.

E qui non ci sono margini di flessibilità: operare senza un presidio esterno non è mai una scelta accettabile, nemmeno per un intervento di pochi minuti.

Formazione e addestramento

Una procedura vale quanto la capacità degli operatori di applicarla correttamente.

La formazione e l’addestramento permangono requisiti essenziali già previsti dal DPR 177/2011, ma vanno oggi interpretati anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha definito con maggiore precisione durata, contenuti minimi, verifica finale e aggiornamento dei percorsi formativi per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In base all’Accordo 2025, il corso di formazione specifico per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in un ambiente confinato o sospetto di inquinamento ha una durata minima di 12 ore, articolata in 4 ore di modulo giuridico-tecnico e 8 ore di parte pratica, con verifica finale teorica e pratica.

È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore, a contenuto pratico, e il completamento del percorso entro il termine transitorio fissato dall’Accordo.

Nell’esperienza operativa la formazione incide più di altri fattori sull’esito degli interventi, e per questo va trattata come misura di prevenzione e non come adempimento documentale.

Tale obbligo si estende non soltanto a chi accede materialmente allo spazio confinato, ma anche ai soggetti che sorvegliano, coordinano o gestiscono l’intervento.

In altri termini, la competenza non è un elemento accessorio: costituisce parte integrante del requisito di qualificazione richiesto per operare legittimamente e in sicurezza.

Lavorare in spazi confinati in sicurezza

La sicurezza negli spazi confinati dipende dalla combinazione di valutazione accurata, procedure rigorose, attrezzature adeguate e personale qualificato.

I principali rischi permangono quelli atmosferici, ovvero asfissia, intossicazione, incendio ed esplosione, ai quali si sommano rischi fisici, biologici e, soprattutto, la difficoltà del soccorso.

Se la tua attività prevede l’ingresso in serbatoi, vasche, pozzi o cisterne, il punto di partenza corretto consiste nel verificare il DVR, l’applicazione del DPR 177/2011 e l’adeguamento ai requisiti formativi oggi stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Ogni scelta decisiva per la sicurezza va compiuta prima dell’accesso, mai durante.