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Quando devono essere usati i DPI?

28 quando devono essere usati i dpi

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) vanno usati quando un rischio non si riesce a eliminare o a ridurre abbastanza con misure tecniche di prevenzione o con protezioni collettive (art. 75 D.Lgs. 81/08).

Sono cioè l’ultima protezione tra il lavoratore e il pericolo, non la prima soluzione: prima si interviene sulla fonte del rischio o si protegge tutti insieme, e solo quando quel margine resta scatta l’obbligo del dispositivo individuale.

Capire quando si usano i DPI è fondamentale, perché da questo dipende la reale tutela della salute e sicurezza di chi lavora.

Panoramica su cosa sono i DPI e a cosa servono

Un DPI è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi presenti sul luogo in cui opera: dal guanto agli occhiali, dal casco all’imbracatura anticaduta.

Non sono semplici accessori, ma dispositivi che devono essere scelti in base al rischio reale, essere comodi da indossare e compatibili tra loro quando se ne usano più di uno insieme.

Ogni dispositivo è pensato per un uso personale e viene fornito con i documenti di accompagnamento del DPI, che ne spiegano impiego, limiti e conservazione.

All’argomento, abbiamo dedicato un approfondimento: Cosa Sono i Dispositivi DPI e a Cosa Servono.

Sul piano tecnico, le attrezzature di protezione individuale devono essere conformi alle norme europee e marcati CE, requisito che ne certifica l’affidabilità.

La normativa li divide inoltre in tre categorie a seconda della gravità del rischio: da quelli minimi della prima categoria fino ai DPI di terza categoria, che proteggono da pericoli potenzialmente letali e richiedono un addestramento documentato prima dell’uso.

Per chi lavora in quota, consigliamo di leggere anche la guida approfondita relativa a tipologia e classificazione dei DPI.

Quando è obbligatorio usare i DPI negli ambienti di lavoro

Capire quali pericoli ne rendono obbligatorio l’impiego e in quali contesti concreti vanno indossati è essenziale per rispettare la legge e tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori.

Rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante i lavori

I pericoli che rendono necessario l’impiego dei dispositivi di protezione sono molteplici e variano in base al settore e alla mansione svolta.

La valutazione dei rischi condotta dal datore di lavoro è lo strumento che consente di individuarli con precisione.

Di seguito, le principali tipologie da considerare:

  • Rischi meccanici: urti, schiacciamenti, tagli, perforazioni e cadute dall’alto. Sono frequenti nei cantieri edili, nelle officine e nei magazzini con movimentazione di carichi pesanti.
  • Rischi chimici: esposizione a sostanze tossiche, corrosive, irritanti o cancerogene sotto forma di polveri, vapori, liquidi o gas. Riguardano in particolare il settore industriale, chimico e agricolo.
  • Rischi biologici: contatto con agenti patogeni come batteri, virus o funghi. Interessano soprattutto il personale sanitario, i laboratori di ricerca e chi opera nella gestione dei rifiuti.
  • Rischi termici: esposizione a temperature estreme, sia elevate che molto basse, come nel caso di fonderie, celle frigorifere o lavori all’aperto in condizioni climatiche avverse.
  • Rischi elettrici: possibilità di folgorazione o arco elettrico durante interventi su impianti o apparecchiature sotto tensione.
  • Rischi da rumore e vibrazioni: esposizione prolungata a livelli sonori elevati o a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo, tipica di chi utilizza macchinari pesanti o attrezzature di lavoro percussive.
  • Rischi da radiazioni: contatto con radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, presente in ambito medico, nucleare e in alcune lavorazioni industriali.

Ogni tipologia richiede dispositivi specifici, selezionati in base alla natura e all’intensità dell’esposizione.

Quando si usano: situazioni operative e scenari concreti

Nella pratica quotidiana, l’obbligo di indossare i DPI si traduce in situazioni ben precise che ogni lavoratore dovrebbe saper riconoscere.

I lavori in quota rappresentano uno degli scenari più emblematici.

Chi opera su ponteggi, coperture, scale o piattaforme elevabili deve indossare un’imbracatura anticaduta collegata a un punto di ancoraggio sicuro prima ancora di raggiungere la postazione.

Questo vale sia per un operaio che lavora sulla facciata di un edificio in ristrutturazione, sia per un tecnico che esegue manutenzione su un traliccio o una struttura industriale sopraelevata.

Un installatore di pannelli fotovoltaici su un tetto inclinato, ad esempio, necessita di imbracatura con doppio cordino, casco con sottogola e calzature con suola antiscivolo.

Anche se sono presenti parapetti permanenti o temporanei, il dispositivo anticaduta resta obbligatorio ogni volta che esiste la possibilità di precipitare oltre una certa altezza.

Allo stesso modo, un addetto alla potatura di alberi ad alto fusto che opera da una piattaforma aerea deve utilizzare i DPI messi a sua disposizione, tra cui cintura di posizionamento, casco forestale con visiera e guanti antitaglio.

La combinazione di altezza e utilizzo di attrezzature taglienti rende indispensabile una protezione su più fronti.

Anche gli interventi su ponteggi mobili o trabattelli richiedono attenzione: sebbene l’altezza possa sembrare contenuta, il rischio di caduta resta concreto, soprattutto su superfici irregolari o in presenza di vento.

In questi casi, casco protettivo e calzature antinfortunistiche costituiscono il livello minimo di protezione richiesto.

Lo stesso principio si applica agli interventi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come cisterne, silos, vasche di raccolta, pozzetti e serbatoi interrati.

In questi contesti, prima di accedere allo spazio è necessario indossare attrezzature specifiche come autorespiratori o maschere con filtro adeguato, attivare rilevatori portatili di gas per verificare la qualità dell’aria e predisporre un’imbracatura di recupero collegata a un sistema di sollevamento esterno.

Un operatore incaricato di ispezionare l’interno di una cisterna industriale, ad esempio, non può limitarsi a indossare una mascherina generica: deve essere equipaggiato con un dispositivo di protezione delle vie respiratorie certificato per l’atmosfera potenzialmente presente, oltre a un rilevatore multigas che monitori in tempo reale la concentrazione di ossigeno e di eventuali sostanze nocive.

La particolarità di questi ambienti risiede nel fatto che il pericolo spesso non è visibile né percepibile: gas inodori, carenza di ossigeno o esalazioni tossiche possono manifestarsi senza alcun segnale premonitore.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nella scelta e fornitura dei DPI

Il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore disponga dei dispositivi più idonei a proteggerlo dai pericoli specifici della sua mansione.

Non si tratta semplicemente di acquistare e distribuire materiale protettivo: la normativa impone un percorso strutturato che parte dall’analisi dei rischi e arriva fino alla gestione dei DPI nel tempo, compresa la formazione necessaria per un impiego corretto e sicuro.

Quali dispositivi deve fornire il datore di lavoro e con quali criteri

L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve fornire DPI adeguati seguendo un processo articolato in più fasi.

Innanzitutto, è tenuto a effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuando così le caratteristiche dei DPI necessarie affinché risultino proporzionati ai pericoli rilevati.

Successivamente, deve confrontare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato con quelle emerse dalla valutazione, basandosi anche sulle informazioni e le norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo di ogni dispositivo.

La scelta dei DPI non è quindi un’operazione statica: va aggiornata ogni volta che intervengono variazioni significative nelle condizioni operative o nei fattori di rischio.

Il datore di lavoro deve anche individuare le condizioni d’impiego di ciascun dispositivo, tenendo conto dell’entità e della frequenza dell’esposizione al pericolo, delle caratteristiche della postazione e delle prestazioni offerte dal DPI stesso.

Ogni attrezzatura è ad uso personale; qualora le circostanze richiedano che lo stesso DPI venga condiviso tra più persone, è necessario adottare misure igieniche e sanitarie adeguate per tutelare tutti gli utilizzatori.

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 in materia di formazione e manutenzione

Oltre alla scelta e alla fornitura, l’art. 77 impone al datore di lavoro una serie di obblighi continuativi nel tempo.

Il comma 4 prevede che i DPI siano mantenuti in piena efficienza attraverso interventi di revisione periodica, manutenzione, riparazione e sostituzione, seguendo le indicazioni del fabbricante.

Questo obbligo si estende anche agli specifici indumenti che assumono funzione protettiva, una volta individuati tramite la valutazione dei rischi.

Il datore è inoltre tenuto a informare preliminarmente ciascun lavoratore sui rischi dai quali l’attrezzatura lo protegge, a fornire istruzioni comprensibili e a rendere disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI.

Deve anche stabilire procedure chiare per la riconsegna e il deposito al termine dell’attività.

Sul fronte formativo, la norma impone di assicurare una formazione adeguata e, ove necessario, di organizzare uno specifico addestramento pratico.

Il comma 5 è particolarmente rilevante per chi opera in contesti ad alto rischio, come i lavori in quota o gli interventi in ambienti confinati: senza un percorso formativo documentato, il lavoratore non può essere autorizzato a impiegare i dispositivi destinati a proteggerlo dai pericoli più gravi.

Obblighi dei lavoratori nell’utilizzo dei DPI

La responsabilità in materia di protezione non ricade esclusivamente su chi organizza e gestisce l’attività.

Anche i lavoratori sono tenuti a rispettare precisi obblighi sanciti dall’art. 78 del D.Lgs. 81/08.

Si tratta di doveri che riguardano tanto il modo in cui vengono impiegati i dispositivi, quanto come vengono curati e la tempestività nel segnalare eventuali problemi.

Ignorare queste disposizioni può comportare conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, sanzioni penali.

Responsabilità e corretto utilizzo: cosa spetta al lavoratore

L’art. 78 stabilisce che ogni lavoratore deve utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alla formazione ricevuta e all’addestramento eventualmente svolto.

Questo significa che ogni dispositivo va impiegato seguendo le modalità apprese durante i percorsi formativi, senza improvvisazioni o adattamenti personali.

Inoltre, l’addetto ai lavori è tenuto a provvedere alla cura dei dispositivi che gli vengono assegnati, evitando di apportarvi modifiche.

Una cinghia alterata o un componente manomesso possono compromettere la capacità protettiva del dispositivo, trasformandolo da strumento di tutela in potenziale fonte di pericolo.

Un obbligo spesso sottovalutato riguarda la segnalazione: l’addetto deve comunicare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione.

Se durante un intervento in quota si nota che un moschettone presenta segni di usura o che una fune di trattenuta risulta danneggiata, è necessario fermarsi e avvisare subito chi di competenza, senza proseguire l’attività.

Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 78 non resta privo di conseguenze. L’art. 59 del D.Lgs. 81/08 prevede che il lavoratore che viola le disposizioni in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione possa essere punito con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 200 a 600 euro.

Sul piano disciplinare, le ripercussioni possono essere altrettanto significative.

La giurisprudenza ha confermato che il rifiuto reiterato di indossare i DPI può costituire giusta causa di licenziamento.

Un caso emblematico riguarda un dipendente addetto alla manutenzione di una raffineria che, in più occasioni, si è rifiutato di ritirare i dispositivi assegnati: il tribunale ha ritenuto legittima l’interruzione del rapporto di lavoro.

In questi scenari operativi, le conseguenze di un comportamento negligente possono essere drammatiche.

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 14801 del 15 aprile 2025, ha esaminato il caso di un operaio precipitato da 12 metri di altezza durante la rimozione di una copertura in cemento amianto.

L’indagine ha rivelato che il lavoratore non era agganciato alla fune di sicurezza, una prassi diffusa tra i colleghi che consideravano il dispositivo un impedimento ai movimenti.

La Corte ha chiarito che, pur in presenza di comportamenti imprudenti da parte del lavoratore, la responsabilità principale resta in capo a chi avrebbe dovuto vigilare sull’effettivo rispetto delle norme.

Questo principio non solleva però il lavoratore dai propri obblighi: se il datore di lavoro ha fornito DPI adeguati e garantito una formazione corretta, chi sceglie consapevolmente di non indossarli si espone a sanzioni penali, provvedimenti disciplinari e, soprattutto, mette a rischio la propria incolumità.

Utilizzare i DPI con consapevolezza: la chiave per una reale sicurezza sul lavoro

Ogni giorno, nei cantieri e negli ambienti confinati, la differenza tra tornare a casa incolumi e subire un infortunio grave passa spesso da un gesto semplice: indossare correttamente i dispositivi a disposizione.

Per chi opera in luoghi di lavoro a rischio, il consiglio più importante è quello di non abbassare mai la guardia, nemmeno nelle operazioni che sembrano di routine.

Controllare sempre lo stato dei dispositivi prima di iniziare e, se qualcosa non convince, fermarsi.